Sismabonus

La legge ha previsto in particolare per il Sismabonus:
• Estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2).
• Stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021
• Riguarda gli immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive.
• Detrazioni in 5 anni (anziché 10)
• Detrazioni premianti, maggiore è l’efficacia dell’intervento
• Nei condomini, cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).

Sostanzialmente l’incentivo al miglioramento sismico degli edifici è costituito dalle seguenti detrazioni fiscali:
• ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe 50% delle spese sostenute
Per abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi
• 70% se migliora di 1 classe di rischio
• 80% se migliora di 2 o più classi di rischi

Per condomini parti comuni
• 75% se migliora di 1 classe di rischio
• 85% se migliora di 2 o più classi di rischio
L’ammontare delle spese è non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari.

Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale:
• Il proprietario incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
• Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
• Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
• Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
• il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
• Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto



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